Referendum Marzo 2026

Data:

10 febbraio 2026

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14 min

Referendum 2026: opzione di voto in Italia per gli elettori residenti all'estero (AIRE)

Da inviare entro il 24 gennaio 2026

Voto per corrispondenza

I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono votare per corrispondenza ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Si raccomanda di controllare e di eventualmente regolarizzare immediatamente la propria posizione anagrafica e di indirizzo presso l’Ufficio Consolare competente.

Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire il diritto di voto, è pertanto facoltà dell’elettore verificare la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza tramite riscontro con il proprio Consolato di riferimento.

Voto presso il comune di residenza

In alternativa, gli elettori residenti all’estero ed iscritti all’Aire possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale comunicando la propria scelta (opzione) per iscritto all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore entro il 24 gennaio 2026 (10º giorno successivo a quello dell’indizione delle votazioni).

Questa scelta (opzione) vale solo per questa consultazione referendaria.

Come prescritto dalla normativa vigente, è a cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio Consolare.

La scelta di votare in Italia può essere revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio Consolare con le stesse modalità ed entro il 24 gennaio 2026.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato. 
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum (o previa apposita annotazione: ad. es. con la dizione “vota all’estero”).
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista, viene allegato alla presente l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis. 

ESERCIZIO DEL VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI
DA GRAVE INFERMITA’ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE
L’ALLONTANAMENTO DALLA PROPRIA ABITAZIONE

L'UFFICIALE ELETTORALE
- Visto il Decreto Legge 3 Gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni nella Legge 27
Gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla Legge 7 Maggio 2009 N. 46, in materia di
ammissione al voto domiciliare degli “Elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l’allontanamento dall’abitazione”;
- Dato atto che Domenica 22 e Lunedì 23 Marzo 2026 si svolgerà il “Referendum
Costituzionale”;
RENDE NOTO
Che ai sensi della normativa sopraccitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli
Elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale
da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano abitualmente, anche gli Elettori affetti da gravissime infermità tali che
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei
servizi previsti dall’art. 29 della Legge N. 104/1992 (e cioè del trasporto pubblico che
eventualmente i Comuni organizzano in occasione delle consultazioni per facilitare agli Elettori
disabili il raggiungimento del Seggio Elettorale).
Pertanto l’Elettore interessato deve far pervenire – A PARTIRE DA MARTEDI' 10 FEBBRAIO
2026, ED ENTRO E NON OLTRE IL 02 MARZO 2026
(20° giorno antecedente la data della
votazione) – all'Ufficio Elettorale del Comune nelle cui Liste Elettorali è iscritto, un’espressa
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora.
Detta dichiarazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1. COPIA DELLA TESSERA ELETTORALE;
2. CERTIFICAZIONE SANITARIA, rilasciata dal funzionario medico designato dai
competenti organi della A.S.L. del territorio, in data non anteriore al 45° giorno (05
Febbraio 2026) antecedente la data della votazione in oggetto, che riporti pertanto
l’esatta formulazione normativa, ed attesti la sussistenza in capo all’Elettore delle
condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge N. 46/2009, ovvero delle
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3. COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità.

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